Art. 68.
                        Difesa delle aperture

  Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono
essere  circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure
devono   essere   coperte  con  tavolato  solidamente  fissato  e  di
resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di
servizio.
  Qualora  le  aperture vengano usate per il passaggio di materiali o
di  persone,  un  lato  del  parapetto  puo' essere costituito da una
barriera  mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per
il tempo necessario al passaggio.
  Le  aperture  nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una
profondita'  superiore  a  m.  0,50  devono  essere munite di normale
parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate
in modo da impedire la caduta di persone.