Aziende e lavori soggetti al presente titolo

                              Art. 49.

  Le  disposizioni  contenute  nel  presente titolo si applicano alle
aziende  in  cui si compiono non solo i lavori attinenti direttamente
all'esercizio   dell'agricoltura,   della   boschicoltura   e   della
pastorizia,  ma  anche  quelli di carattere industriale e commerciale
che hanno per scopo la preparazione, la conservazione ed il trasporto
dei loro prodotti, quando siano compiuti esclusivamente da lavoratori
della  terra  o  da  quelli  addetti  alla custodia ed al governo del
bestiame.
  Le  disposizioni  stesse  non  si  applicano  alle  aziende agrarie
gestite  dal  proprietario,  affittuario  od  enfiteuta,  che coltivi
direttamente  il  fondo  con l'aiuto dei membri della famiglia se con
lui  conviventi,  anche  se  per  brevi  periodi di tempo occupi mano
d'opera per lavori stagionali.