Abitazioni e dormitori 
 
                              Art. 50. 
 
  Ferme  restando  le  disposizioni  relative  alle   condizioni   di
abitabilita' delle case rurali, contenute nel testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934,  n.  1265,  e'
vietato di adibire ad abitazioni di lavoratori stabili o a dormitorio
di lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico: 
    a) grotte naturali od  artificiali  o  costruzioni  di  qualunque
specie le cui pareti o coperture sono costituite in tutto od in parte
dalla roccia; 
    b) capanne costruite in tutto  o  in  parte  con  paglia,  fieno,
canne, frasche o simili, oppure anche tende od altre  costruzioni  di
ventura. 
  E' fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli,  lavori  non
continuativi, ne' periodici  che  si  devono  eseguire  in  localita'
distanti piu' di cinque chilometri dal centro abitato,  per  il  qual
caso si applicano le disposizioni dell'art. 45. 
  E' fatta pure eccezione per i ricoveri dei  pastori,  quando  siano
destinati ad essere abitati per la  sola  durata  del  pascolo  e  si
debbano cambiare col mutare delle zone  a  questo  di  mano  in  mano
assegnate. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U.  11/6/1956,  n.
142 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.