Dormitori temporanei

                              Art. 51.

  Le  costruzioni  fisse  o  mobili, adibite ad uso di dormitorio dei
lavoratori  assunti  per  lavori  stagionali  di carattere periodico,
devono  rispondere  alle  condizioni prescritte per le costruzioni di
cui all'art. 46 del presente decreto.
  L'ispettorato   del   lavoro   puo'  prescrivere  che  i  dormitori
dispongano  dei  servizi  accessori  previsti  dall'ultimo  comma del
predetto  art.  46,  quando  li  ritenga  necessari in relazione alla
natura e alla durata dei lavori, nonche' alle condizioni locali.