Dormitori temporanei Art. 51. Le costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio dei lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico, devono rispondere alle condizioni prescritte per le costruzioni di cui all'art. 46 del presente decreto. L'ispettorato del lavoro puo' prescrivere che i dormitori dispongano dei servizi accessori previsti dall'ultimo comma del predetto art. 46, quando li ritenga necessari in relazione alla natura e alla durata dei lavori, nonche' alle condizioni locali.