Acquai e latrine

                              Art. 53.

  Le  abitazioni  stabili  assegnate  dal  datore  di  lavoro ad ogni
famiglia  di  lavoratori,  devono  essere  provviste  di acquaio e di
latrina.
  Gli  scarichi  degli acquai, dei lavatoi e degli abbeveratoi devono
essere  costruiti  in  modo  che le acque siano versate nel terreno a
distanza  non  inferiore  a  25  metri  dall'abitazione,  nonche' dai
depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.
  Gli  scarichi  delle  latrine  devono  essere  raccolti  in bottini
impermeabili e muniti di tubo sfogatore di gas.
  I  locali  delle  latrine non devono comunicare direttamente con le
stanze  di  abitazioni,  a  meno  che le latrine non siano a chiusura
idraulica.