Acquai e latrine Art. 53. Le abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro ad ogni famiglia di lavoratori, devono essere provviste di acquaio e di latrina. Gli scarichi degli acquai, dei lavatoi e degli abbeveratoi devono essere costruiti in modo che le acque siano versate nel terreno a distanza non inferiore a 25 metri dall'abitazione, nonche' dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile. Gli scarichi delle latrine devono essere raccolti in bottini impermeabili e muniti di tubo sfogatore di gas. I locali delle latrine non devono comunicare direttamente con le stanze di abitazioni, a meno che le latrine non siano a chiusura idraulica.