Stalle e concimaie

                              Art. 54.

  Le  stalle  non  devono  comunicare  direttamente  con  i locali di
abitazione o con i dormitori.
  Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti devono avere
solaio costruito in modo da impedire il passaggio del gas.
  Le  stalle  devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di
fossetti  di  scolo  per  le  deiezioni  liquide,  da raccogliersi in
appositi bottini collocati fuori delle stalle stesse secondo le norme
consigliate dalla igiene.
  Nei  locali  di  nuova  costruzione,  le  stalle  non  devono avere
aperture  nella  stessa  facciata  ove  si  aprono  le finestre delle
abitazioni  o  dei  dormitori  a  distanza minore di 3 metri in linea
orizzontale.
  Le  concimaie  devono  essere  normalmente  situate  a distanza non
minore  di  25  metri  dalle  abitazioni o dai dormitori, nonche' dai
depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.
  Qualora,  per  difficolta'  provenienti  dalla  ubicazione, non sia
possibile  mantenere  la  distanza suddetta, l'Ispettorato del lavoro
puo'  consentire  che  la  concimaia  venga  situata anche a distanze
minori.