Locali sotterranei

                              Art. 55.

  E'  vietato  eseguire  in  locali  sotterranei  o  nelle  stalle le
lavorazioni  di carattere industriale o commerciale indicate al primo
comma dell'art. 49.
  Possono  pero'  essere  compiute nelle cantine la preparazione e le
successive  manipolazioni  dell'olio  e del vino. In tali casi devono
essere adottate opportune misure per il ricambio dell'aria.