Mezzi di pronto soccorso e di profilassi 
 
                              Art. 57. 
 
  Nelle attivita' concernenti il  diserbamento,  la  distruzione  dei
parassiti delle piante, dei semi e degli animali, la distruzione  dei
topi o di altri animali nocivi,  nonche'  in  quelle  concernenti  la
prevenzione e la cura delle malattie  infettive  del  bestiame  e  le
disinfezioni da eseguire nei luoghi e sugli oggetti  infetti  ed,  in
genere, nei lavori in  cui  si  adoperano  o  si  producono  sostanze
asfissianti, tossiche, infettanti o comunque nocive alla  salute  dei
lavoratori,  devono  essere  osservate  le   disposizioni   contenute
nell'art. 18. 
  Nei casi in cui per la difesa della salute dei lavoratori si  debba
fare uso di mezzi individuali di protezione devono  essere  applicate
le disposizioni di cui all'art. 26. 
 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U.  11/6/1956,  n.
142 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.