Art. 53. Misure generali contro le polveri Nei lavori eseguiti in sotterraneo ai sensi dell'art. 1 si devono adottare sistemi di lavorazione, macchine, impianti e dispositivi che diano luogo al minore sviluppo di polveri; queste devono essere comunque eliminate il piu' vicino possibile ai punti di formazione. Nei lavori per i quali siano disposti, ai fini della lotta contro le polveri, procedimenti ad umido, si devono adottare impianti idrici di distribuzione atti ad assicurare una sufficiente quantita' di acqua esente da inquinanti.