Art. 53.
                  Misure generali contro le polveri

  Nei  lavori  eseguiti in sotterraneo ai sensi dell'art. 1 si devono
adottare sistemi di lavorazione, macchine, impianti e dispositivi che
diano  luogo  al  minore  sviluppo  di  polveri; queste devono essere
comunque eliminate il piu' vicino possibile ai punti di formazione.
  Nei  lavori  per i quali siano disposti, ai fini della lotta contro
le polveri, procedimenti ad umido, si devono adottare impianti idrici
di  distribuzione  atti  ad  assicurare  una sufficiente quantita' di
acqua esente da inquinanti.