Art. 54.
                       Bagnatura delle polveri

  Quando  si  procede  alla  bagnatura  della calotta, delle pareti e
della  platea degli scavi, per impedire la diffusione nell'aria delle
polveri   formatesi   o  depositatesi,  l'innaffiamento  deve  essere
eseguito  con  spruzzatori o innaffiatori e non con getti violenti di
acqua.
  Quando  si  fa uso di sostanze per ridurre la tensione superficiale
dell'acqua  o  per  limitare  altrimenti la dispersione delle polveri
nell'atmosfera, dette sostanze devono essere tali da non nuocere alla
salute dei lavoratori.