Art. 55.
                      Perforazione delle rocce

  La perforazione meccanica delle rocce deve essere eseguita mediante
macchine  munite di dispositivo per l'aspirazione delle polveri o per
l'iniezione di acqua.
  Nei  lavori  in  cui  sia necessario l'impiego di utensili privi di
canale  assiale e sia adottato per la perforazione il procedimento ad
umido,  le  macchine  devono  essere  dotate di idoneo spruzzatore di
acqua.
  Le  polveri  aspirate  attraverso  il canale assiale del fioretto o
all'orifizio  del  foro  in  escavazione  devono essere immesse in un
separatore a filtro che ne impedisca la diffusione nell'aria.
  I  dispositivi  di cui sopra devono essere impiegati in modo che il
loro  funzionamento  abbia  inizio  contemporaneamente  alla messa in
marcia  della  macchina  e  rimanga  costante per tutto il periodo di
perforazione.