Art. 61. Velocita' della corrente d'aria Salvo quanto e' prescritto nell'art. 31 secondo comma, nei pozzi e nelle gallerie normalmente percorsi dai lavoratori, la velocita' dell'aria immessa deve essere contenuta entro limiti tali da non sollevare la polvere depositatasi sulle pareti e sul suolo; in ogni case, la velocita' non deve superare i 5 metri al minuto secondo.