Art. 61.
                   Velocita' della corrente d'aria

  Salvo  quanto e' prescritto nell'art. 31 secondo comma, nei pozzi e
nelle  gallerie  normalmente  percorsi  dai  lavoratori, la velocita'
dell'aria  immessa  deve  essere  contenuta  entro limiti tali da non
sollevare  la  polvere depositatasi sulle pareti e sul suolo; in ogni
case, la velocita' non deve superare i 5 metri al minuto secondo.