Art. 55. 
   (Fascicolo personale, stato matricolare e ruoli di anzianita') 
 
  Per ogni impiegato sono  tenuti,  presso  l'Ufficio  del  personale
dell'amministrazione centrale, un fascicolo personale  ed  uno  stato
matricolare. 
  Il fascicolo personale deve contenere tutti i documenti che possono
interessare la carriera. Questi devono essere registrati, numerati  e
classificati senza discontinuita'. 
  Nello stato matricolare devono essere indicati: i servizi di  ruolo
e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato  e  ad
altri enti pubblici;  i  provvedimenti  relativi  alla  nomina,  allo
stato, alla  carriera  e  al  trattamento  economico,  i  decreti  di
riscatto dei servizi non di  ruolo  e  le  decisioni  giurisdizionali
sugli atti predetti. 
  Nello stato matricolare devono essere inoltre  annotati  tutti  gli
atti  del  fascicolo  personale  che  possono  formare   oggetto   di
valutazione per le promozioni. Deve altresi' essere indicato lo stato
di famiglia con le relative variazioni che l'impiegato  ha  l'obbligo
di comunicare all'ufficio. 
  Ciascuna amministrazione deve pubblicare  a  stampa,  nel  mese  di
marzo di ogni  anno,  ruoli  di  anzianita'  dei  propri  dipendenti,
secondo la situazione al primo gennaio, dandone  avviso  nel  proprio
bollettino ufficiale. 
  Il ruolo di anzianita' e' diviso in quadri, secondo le  carriere  e
le qualifiche previste dal presente decreto, ed indica,  per  ciascun
impiegato, anche il numero di  iscrizione  nell'albo  dei  dipendenti
civili dello Stato, ai sensi dell'art. 152. 
  Nel termine di trenta giorni dalla ricezione da parte  dei  singoli
uffici  del  bollettino  ufficiale  nel  quale  e'  stato  pubblicato
l'avviso di cui al quinto comma del presente articolo  gli  impiegati
possono ricorrere al ministro per ottenere la  rettifica  della  loro
posizione di ruolo o di anzianita'.