Art. 27.
Disposizioni finali
1. Il disciplinare di cui al titolo III, che sostituisce il
disciplinare tipo approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1975,
di attuazione della legge n. 170/74, si applica alle concessioni di
stoccaggio vigenti a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Su richiesta del concessionario, motivata da particolari
esigenze tecniche, il Ministero, sentito il Comitato tecnico, puo'
disporre deroghe a determinate disposizioni del disciplinare tipo.
3. Avverso gli atti definitivi del Ministero e dell'UNMIG previsti
dal presente decreto e' ammesso ricorso in via giurisdizionale o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato.