Art. 27.

                         Disposizioni finali

  1.  Il  disciplinare  di  cui  al  titolo  III,  che sostituisce il
disciplinare  tipo approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1975,
di  attuazione  della legge n. 170/74, si applica alle concessioni di
stoccaggio  vigenti  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2.   Su  richiesta  del  concessionario,  motivata  da  particolari
esigenze  tecniche,  il  Ministero, sentito il Comitato tecnico, puo'
disporre deroghe a determinate disposizioni del disciplinare tipo.
  3.  Avverso gli atti definitivi del Ministero e dell'UNMIG previsti
dal  presente decreto e' ammesso ricorso in via giurisdizionale o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato.