Art. 40. La disponibilita' e' la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per riduzione del ruolo organico. Verificandosi una riduzione di organici, sono designati dall'Ordinario militare i cappellani militari da collocare in disponibilita'. La disponibilita' non puo' durare piu' di due anni. Al cappellano militare in disponibilita' competono i quattro quinti dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.