Art. 40.

  La disponibilita' e' la posizione del cappellano militare esonerato
temporaneamente  dal  servizio  effettivo  per  riduzione  del  ruolo
organico.
  Verificandosi   una   riduzione   di   organici,   sono   designati
dall'Ordinario   militare  i  cappellani  militari  da  collocare  in
disponibilita'.
  La disponibilita' non puo' durare piu' di due anni.
  Al cappellano militare in disponibilita' competono i quattro quinti
dello   stipendio   e   degli  altri  assegni  a  carattere  fisso  e
continuativo.