Art. 41.

  Il cappellano militare in disponibilita' e' richiamato in servizio,
sentito  l'Ordinario  militare, quando entro i due anni dalla data di
collocamento in tale posizione abbia luogo una vacanza nel ruolo.
  Il cappellano militare riassunto in servizio prende posto nel ruolo
con   l'anzianita'   che   aveva   alla   data  del  collocamento  in
disponibilita' e con lo stipendio inerente.