Art. 41. Il cappellano militare in disponibilita' e' richiamato in servizio, sentito l'Ordinario militare, quando entro i due anni dalla data di collocamento in tale posizione abbia luogo una vacanza nel ruolo. Il cappellano militare riassunto in servizio prende posto nel ruolo con l'anzianita' che aveva alla data del collocamento in disponibilita' e con lo stipendio inerente.