Art. 42.

  Il   cappellano  militare  in  disponibilita'  che,  richiamato  in
servizio  a  norma  dell'articolo  41,  non lo riassuma, e' collocato
nella  riserva  o in congedo assoluto, a seconda della idoneita', con
diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 47.
  Decorso  il  periodo  massimo di disponibilita' senza che sia stato
richiamato  in  servizio,  il  cappellano militare e' collocato nella
riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita', con diritto
al trattamento di quiescenza di cui al comma precedente.