Art. 22. Chiunque intende istituire un deposito di birra per il commercio all'ingrosso deve farne denuncia al sindaco competente per territorio. Per i locali adibiti a deposito e per i servizi annessi valgono, per quanto applicabili, le norme contenute nel titolo terzo della presente legge. Tali depositi sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'ufficiale sanitario locale.