Art. 22.

  Chiunque  intende  istituire  un deposito di birra per il commercio
all'ingrosso   deve   farne   denuncia   al  sindaco  competente  per
territorio.
  Per  i  locali  adibiti a deposito e per i servizi annessi valgono,
per  quanto  applicabili,  le  norme contenute nel titolo terzo della
presente  legge.  Tali  depositi sono sottoposti alla vigilanza ed al
controllo dell'ufficiale sanitario locale.