Art. 30.
                         Obblighi degli enti

  Gli enti pubblici hanno l'obbligo di:
    a)  provvedere  alla  conservazione  e all'ordinamento dei propri
archivi;
    b)  non  procedere  a  scarti  di  documenti  senza  osservare la
procedura stabilita dall'art. 35;
    c)  istituire  separate  sezioni  di  archivio  per  i  documenti
relativi   ad   affari   esauriti   da  oltre  40  anni,  redigendone
l'inventario   che   deve  essere  inviato  in  triplice  copia  alla
sovrintendenza  archivistica,  la  quale  provvede a trasmetterne una
all'archivio   di   Stato   competente   per  territorio  e  un'altra
all'archivio  centrale  dello Stato prima del passaggio dei documenti
alle   sezioni   separate  d'archivio  devono  essere  effettuate  le
operazioni di scarto;
    d)  consentire  agli studiosi, che ne facciano richiesta, tramite
il  competente  sovrintendente  archivistico,  la  consultazione  dei
documenti  conservati  nei propri archivi e che siano consultabili ai
sensi degli articoli 21 e 22.
  Per  l'attuazione  di  quanto  disposto  dalla  lettera c) gli enti
pubblici  possono  riunirsi  in  consorzio,  affidando  ad  un  unico
impiegato la direzione delle sezioni separate d'archivio.