Art. 31. Direzione delle sezioni separate d'archivio La Direzione delle sezioni separate d'archivio di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 30 deve essere affidata a impiegati che siano in possesso del diploma conseguito nelle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli archivi di Stato o nelle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Universita' degli studi, allorche' si tratti di: a) archivi delle Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario; b) archivi delle Province; c) archivi dei Comuni capoluoghi di Provincia; d) consorzi di cui al secondo comma, dell'art. 30; e) archivi che il Ministro per l'interno, su proposta del sovrintendente archivistico competente e udita la Giunta del. Consiglio superiore degli archivi, giudichi di particolare importanza.