Art. 31.
             Direzione delle sezioni separate d'archivio

  La  Direzione delle sezioni separate d'archivio di cui alla lettera
c)  del primo comma dell'art. 30 deve essere affidata a impiegati che
siano   in   possesso   del   diploma   conseguito  nelle  scuole  di
archivistica,  paleografia e diplomatica istituite presso gli archivi
di  Stato  o  nelle  scuole  speciali  per  archivisti e bibliotecari
istituite presso le Universita' degli studi, allorche' si tratti di:
    a)   archivi  delle  Regioni  a  statuto  speciale  e  a  statuto
ordinario;
    b) archivi delle Province;
    c) archivi dei Comuni capoluoghi di Provincia;
    d) consorzi di cui al secondo comma, dell'art. 30;
    e)  archivi  che  il  Ministro  per  l'interno,  su  proposta del
sovrintendente   archivistico  competente  e  udita  la  Giunta  del.
Consiglio   superiore   degli   archivi,   giudichi   di  particolare
importanza.