Art. 33.
                       Inadempienza degli enti

  In caso di totale o parziale inadempienza, da parte degli enti agli
obblighi  loro  posti  dagli  articoli  30  e  31,  il sovrintendente
archivistico assegna ad essi un congruo termine perche' vi adempiano.
Trascorso  questo  infruttuosamente,  il  Ministro  per l'interno, su
proposta  del  sovrintendente,  ordina  il deposito, negli archivi di
Stato  competenti  di  quella  parte  degli  archivi  degli  enti che
costituiscono, o che avrebbero dovuto costituire, la sezione separata
di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 30.
  Qualora  l'inadempienza  consista  nella  mancata istituzione della
predetta  sezione,  il sovrintendente, invece di proporre il deposito
di  cui al precedente comma, puo' proporre al Ministro per l'interno,
che  provvede  udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi,
l'istituzione della sezione con relativo ordinamento ed
  inventariazione  dei  documenti  a  cura  dello  Stato  e  a  spese
  dell'ente.
Il Ministro per l'interno, si proposta del sovrintendente
archivistico,  o questi direttamente, in caso di assoluta urgenza, ha
anche  facolta'  di  disporre  il restauro di singoli documenti degli
archivi  degli  enti  e  di  adottare  tutti  gli altri provvedimenti
necessari  per  impedirne  il  deterioramento. Le spese sono a carico
dell'ente.