Art. 33. Inadempienza degli enti In caso di totale o parziale inadempienza, da parte degli enti agli obblighi loro posti dagli articoli 30 e 31, il sovrintendente archivistico assegna ad essi un congruo termine perche' vi adempiano. Trascorso questo infruttuosamente, il Ministro per l'interno, su proposta del sovrintendente, ordina il deposito, negli archivi di Stato competenti di quella parte degli archivi degli enti che costituiscono, o che avrebbero dovuto costituire, la sezione separata di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 30. Qualora l'inadempienza consista nella mancata istituzione della predetta sezione, il sovrintendente, invece di proporre il deposito di cui al precedente comma, puo' proporre al Ministro per l'interno, che provvede udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, l'istituzione della sezione con relativo ordinamento ed inventariazione dei documenti a cura dello Stato e a spese dell'ente. Il Ministro per l'interno, si proposta del sovrintendente archivistico, o questi direttamente, in caso di assoluta urgenza, ha anche facolta' di disporre il restauro di singoli documenti degli archivi degli enti e di adottare tutti gli altri provvedimenti necessari per impedirne il deterioramento. Le spese sono a carico dell'ente.