Art. 34. Deposito volontario Gli enti pubblici possono chiedere di depositare presso i competenti archivi di Stato i documenti dei loro archivi che dovrebbero costituire le sezioni separate di cui alla lettera e) del primo comma dell'art. 30. Il Ministro per l'interno decide sulla richiesta, udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi. Le spese per le operazioni di deposito sono a carico dell'ente.