Art. 34.
                         Deposito volontario

  Gli   enti   pubblici  possono  chiedere  di  depositare  presso  i
competenti  archivi  di  Stato  i  documenti  dei  loro  archivi  che
dovrebbero  costituire le sezioni separate di cui alla lettera e) del
primo comma dell'art. 30.
  Il  Ministro  per l'interno decide sulla richiesta, udita la Giunta
del Consiglio superiore degli archivi.
  Le spese per le operazioni di deposito sono a carico dell'ente.