Art. 35. Scarto di documenti degli enti pubblici Gli enti pubblici stabiliscono con provvedimento motivato dei rispettivi organi deliberanti quali documenti dei propri archivi siano da scartare. Il provvedimento e' sottoposto all'approvazione dell'autorita' che esercita la vigilanza sull'ente, previo nulla osta del competente sovrintendente archivistico.