Art. 35.
               Scarto di documenti degli enti pubblici

  Gli  enti  pubblici  stabiliscono  con  provvedimento  motivato dei
rispettivi  organi  deliberanti  quali  documenti  dei propri archivi
siano  da  scartare.  Il provvedimento e' sottoposto all'approvazione
dell'autorita' che esercita la vigilanza sull'ente, previo nulla osta
del competente sovrintendente archivistico.