Art. 43.
   Formazione delle liste di leva di mare - Reclami per la indebita
                              inclusione

    A  partire dal mese di maggio dell'anno in cui i giovani compiono
  il  diciottesimo  di  eta',  gli  Uffici  di  leva  di  mare  delle
  Capitanerie  di  porto  devono  chiedere  agli  Uffici  di  leva la
  cancellazione  dalle  liste  di  leva di terra dei giovani iscritti
  nelle note preparatorie.
    Successivamente  essi,  su  disposizione dell'autorita' centrale,
  devono   compilare   le   liste   di  leva  in  ordine  alfabetico,
  includendovi  tutti  i  giovani  iscritti nelle note preparatorie e
  cancellati dalle liste di leva di terra.
    Nelle liste anzidette saranno aggiunti tutti gli omessi ed i gia'
  rimandati, per qualsiasi motivo, alla prossima leva.
    Dopo  l'apertura della leva di terra della, classe alla quale per
  ragioni di eta' gli iscritti debbono concorrere, non possono essere
  piu'  avanzati  reclami contro l'indebita inclusione nelle liste di
  leva di mare.