Art. 43.
Formazione delle liste di leva di mare - Reclami per la indebita
inclusione
A partire dal mese di maggio dell'anno in cui i giovani compiono
il diciottesimo di eta', gli Uffici di leva di mare delle
Capitanerie di porto devono chiedere agli Uffici di leva la
cancellazione dalle liste di leva di terra dei giovani iscritti
nelle note preparatorie.
Successivamente essi, su disposizione dell'autorita' centrale,
devono compilare le liste di leva in ordine alfabetico,
includendovi tutti i giovani iscritti nelle note preparatorie e
cancellati dalle liste di leva di terra.
Nelle liste anzidette saranno aggiunti tutti gli omessi ed i gia'
rimandati, per qualsiasi motivo, alla prossima leva.
Dopo l'apertura della leva di terra della, classe alla quale per
ragioni di eta' gli iscritti debbono concorrere, non possono essere
piu' avanzati reclami contro l'indebita inclusione nelle liste di
leva di mare.