Art. 26.

  Le  disposizioni  della  presente legge riguardanti l'assicurazione
per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei lavoratori
dipendenti,  si  estendono,  in  quanto  applicabili,  alle  pensioni
liquidate  o  da  liquidare  dall'Ente  nazionale  di  previdenza  ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
  La  gestione  previdenziale  dell'Ente  nazionale  di previdenza ed
assistenza  per i lavoratori dello spettacolo corrispondera' al Fondo
sociale:
    a)  una somma annua proporzionale al contributo versato dal Fondo
per  l'adeguamento  delle  pensioni  gestito  dall'Istituto nazionale
della  previdenza  sociale  ai  sensi della lettera d) del precedente
articolo  3, calcolata tenendo conto dell'ammontare delle prestazioni
corrisposte   dal  Fondo  sociale  ai  pensionati  dell'assicurazione
obbligatoria   dei  lavoratori  dipendenti  ed  ai  pensionati  della
gestione  previdenza  dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i lavoratori dello spettacolo;
    b)   i  proventi  delle  sanzioni  pecuniarie,  conseguenti  alle
inadempienze   nel   versamento  dei  contributi  alla  assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
  Non si applica all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
lavoratori   dello  spettacolo  il  disposto  della  lettera  h)  del
precedente articolo 3.
  La  misura  del contributo dovuto dall'Ente nazionale di previdenza
ed  assistenza  per  i lavoratori dello spettacolo al Fondo sociale a
norma  della  precedente  lettera  a)  e' determinata annualmente con
decreto  del  Ministro  per  il  lavoro  e  la previdenza sociale, di
concerto  con  il Ministro per il tesoro, sulla base delle risultanze
di gestione.
  Le somme dovute dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni all'Ente
nazionale   di  previdenza  ed  assistenza  per  i  lavoratori  dello
spettacolo  per  il  periodo  antecedente  al  primo gennaio 1965, in
applicazione  dell'articolo  34  della legge 4 aprile 1952, n. 218, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni, saranno rideterminate in
dipendenza  della  devoluzione  al  Fondo  sociale  del  credito  del
predetto  Fondo  per  l'adeguamento delle pensioni verso lo Stato, di
cui  alla  lettera  b)  del  precedente  articolo  3, con decreto del
Ministro  per  il  lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il
Ministro  per  il  tesoro,  sulla base del rapporto proporzionale tra
l'ammontare   degli   stanziamenti   per   concorso  dello  Stato  in
applicazione  della  legge  4  aprile  1952,  n.  218,  e  successive
modificazioni ed integrazioni e l'ammontare delle prestazioni erogate
a  tutto  il  31  dicembre  1960, rispettivamente, dalle predette due
gestioni.