Art. 27.

  Gli  aumenti  delle  pensioni  di  cui  alla  presente legge non si
computano   ai   fini   dell'accertamento   dei   proventi   previsto
dall'articolo  15  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 11
agosto  1963, n. 1329, relativo alle pensioni e agli assegni a favore
dei ciechi civili.