Art. 28. Sono apportate le seguenti modificazioni agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con le leggi 30 luglio 1957, n. 652, 25 gennaio 1959, n. 26, 12 agosto 1962, n. 1338 e 5 marzo 1965, n. 154: 1) la lettera a) dell'articolo 6 e' sostituita dalla seguente: "a) il marito nei confronti della moglie purche' essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 17.000 mensili. Non sono considerati ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette"; 2) la lettera b) dell'articolo 7 e' sostituita dalla seguente: "b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 17.000 mensili nel caso di un solo genitore, e a lire 26.000 mensili nel caso di due genitori. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette"; 3) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 24.500 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 43.000 mensili per i due genitori". Con effetto dal 1 gennaio 1965, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni ed estensioni, non si considerano i redditi costituiti da pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti nei casi in cui le pensioni stesse non superino i limiti stabiliti dall'articolo 16 della presente legge.