Art. 28.

  Sono apportate le seguenti modificazioni agli articoli 6, 7 e 9 del
testo  unico  delle  norme  sugli  assegni  familiari,  approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  maggio 1955, n. 797,
modificato  con  le leggi 30 luglio 1957, n. 652, 25 gennaio 1959, n.
26, 12 agosto 1962, n. 1338 e 5 marzo 1965, n. 154:
   1) la lettera a) dell'articolo 6 e' sostituita dalla seguente:
    "a)  il marito nei confronti della moglie purche' essa non abbia,
per  redditi  di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a
lire  17.000  mensili.  Non  sono  considerati  ai  fini  predetti le
pensioni di guerra sia dirette che indirette";
   2) la lettera b) dell'articolo 7 e' sostituita dalla seguente:
    "b)  i  genitori  non  abbiano,  per redditi di qualsiasi natura,
proventi superiori nel complesso a lire 17.000 mensili nel caso di un
solo  genitore, e a lire 26.000 mensili nel caso di due genitori. Non
sono  considerate  ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette
che indirette";
    3) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
    "I  limiti  di  reddito  previsti  negli  articoli  6  e 7 per la
corresponsione  degli  assegni  familiari nei confronti del coniuge e
dei   genitori   sono   elevati,   nel   caso  di  redditi  derivanti
esclusivamente  da trattamento di pensione, a lire 24.500 mensili per
il  coniuge  e per un solo genitore e a lire 43.000 mensili per i due
genitori".
  Con  effetto  dal  1  gennaio  1965,  ai  fini  di  quanto previsto
dall'articolo    3,    ultimo    comma,   del   decreto   legislativo
luogotenenziale  21  novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni
ed  estensioni,  non  si considerano i redditi costituiti da pensioni
dell'assicurazione  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti  nei  casi in cui le pensioni stesse non superino i limiti
stabiliti dall'articolo 16 della presente legge.