Art. 30.

  L'articolo 96 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione
obbligatoria   per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti,
approvato  con  regio  decreto 28 agosto 1924, n. 1422, e' modificato
come segue:
  "Nel  caso  di  condanna,  per  sentenza passata in giudicato, alla
reclusione  per  un periodo superiore ad un anno, se il pensionato ha
moglie  o  figli  minorenni, il pagamento della pensione, dopo che la
condanna  sia  divenuta  definitiva  e per Il rimanente periodo della
pena, e' fatto a loro favore; in mancanza di moglie o figli minorenni
la pensione e' pagata alle persone viventi a carico del titolare e da
lui designate. In mancanza anche di tali persone il pagamento 6 fatto
al titolare della pensione".