Art. 31.

  Quando  il  diritto  a  pensione  nelle  assicurazioni obbligatorie
regolate  rispettivamente  dalle  leggi  26 ottobre 1957, n. 1047 e 4
luglio  1959,  n.  463,  e  successive  modificazioni e integrazioni,
sarebbe   stato  raggiunto  anche  senza  il  computo,  ai  fini  del
conseguimento   dei   requisiti   minimi   di   assicurazione   e  di
contribuzione,  dei  periodi  di  assicurazione  facoltativa  in esse
utilizzabili,  il trattamento di pensione non puo' essere inferiore a
quello rappresentato dalla somma del trattamento minimo stabilito per
gli  iscritti  alle  rispettive  gestioni speciali e della pensione o
quota  di  pensione liquidata o liquidabile per gli anzidetti periodi
nell'assicurazione facoltativa.
  Dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge e' abrogato
l'articolo 8, comma ottavo, della legge 4 luglio 1959, n. 463.
  I  pensionati  a carico delle gestioni speciali per gli artigiani e
per  i  coltivatori  diretti,  mezzadri  e coloni possono ottenere, a
domanda, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di
entrata  in vigore della presente legge e con il rispetto del termine
di  prescrizione  di  cui  all'articolo 129 del regio decreto-legge 4
ottobre  1935, n. 1827, il trattamento di pensione previsto dal primo
comma,  qualora  risulti che alla data di decorrenza originaria della
pensione  sussistevano  le  condizioni  di diritto indicate dal primo
comma medesimo.
  Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
primi  due  commi  dell'articolo  19  della legge 26 ottobre 1957, n.
1047,  sono sostituiti dai seguenti "Coloro che furono assicurati nel
periodo  1920-24  quali mezzadri o coloni in virtu' del decreto-legge
luogotenenziale  21 aprile 1919, n. 603, e coloro che abbiano versato
contributi  nell'assicurazione  facoltativa  con servano il diritto a
liquidare   la   pensione   quali   assicurati  facoltativi  a  norma
dell'articolo  29  della legge aprile 1952, n. 218, sino a quando non
abbiano liquidato una pensione a norma della presente legge.
  All'atto   della  liquidazione  della  pensione  dell'assicurazione
obbligatoria  di  cui alla presente legge si procede all'annullamento
della  pensione  o  quota  di  pensione conseguita nell'assicurazione
facoltativa in relazione a contributi versati anteriormente alla data
di  entrata in vigore della presente legge e comunque non prima del 1
luglio 1920 o del compimento dell'eta' di 14 anni dell'interessato".
  Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ultima parte
del  quarto  comma  dell'articolo  19 della legge 26 ottobre 1957, n.
1047, e' sostituita dalla seguente:
  "L'eventuale   eccedenza   rispetto  a  tale  massimo  annuo  sara'
conservata  nell'assicurazione  facoltativa e dara' luogo, unitamente
ai  contributi  che risultino versati nell'assicurazione stessa prima
del compimento dell'eta' di 14 anni dell'interessato ovvero prima del
10 luglio 1920 o dopo il 25 novembre 1957, a liquidazione di separata
prestazione secondo le norme proprie di tale assicurazione".