Art. 31. Quando il diritto a pensione nelle assicurazioni obbligatorie regolate rispettivamente dalle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, sarebbe stato raggiunto anche senza il computo, ai fini del conseguimento dei requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione, dei periodi di assicurazione facoltativa in esse utilizzabili, il trattamento di pensione non puo' essere inferiore a quello rappresentato dalla somma del trattamento minimo stabilito per gli iscritti alle rispettive gestioni speciali e della pensione o quota di pensione liquidata o liquidabile per gli anzidetti periodi nell'assicurazione facoltativa. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato l'articolo 8, comma ottavo, della legge 4 luglio 1959, n. 463. I pensionati a carico delle gestioni speciali per gli artigiani e per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni possono ottenere, a domanda, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e con il rispetto del termine di prescrizione di cui all'articolo 129 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, il trattamento di pensione previsto dal primo comma, qualora risulti che alla data di decorrenza originaria della pensione sussistevano le condizioni di diritto indicate dal primo comma medesimo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, i primi due commi dell'articolo 19 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, sono sostituiti dai seguenti "Coloro che furono assicurati nel periodo 1920-24 quali mezzadri o coloni in virtu' del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e coloro che abbiano versato contributi nell'assicurazione facoltativa con servano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi a norma dell'articolo 29 della legge aprile 1952, n. 218, sino a quando non abbiano liquidato una pensione a norma della presente legge. All'atto della liquidazione della pensione dell'assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione conseguita nell'assicurazione facoltativa in relazione a contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non prima del 1 luglio 1920 o del compimento dell'eta' di 14 anni dell'interessato". Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ultima parte del quarto comma dell'articolo 19 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e' sostituita dalla seguente: "L'eventuale eccedenza rispetto a tale massimo annuo sara' conservata nell'assicurazione facoltativa e dara' luogo, unitamente ai contributi che risultino versati nell'assicurazione stessa prima del compimento dell'eta' di 14 anni dell'interessato ovvero prima del 10 luglio 1920 o dopo il 25 novembre 1957, a liquidazione di separata prestazione secondo le norme proprie di tale assicurazione".