Art. 32.

  La  domanda  di  prosecuzione  volontaria puo' essere presentata da
coloro  che  possono far valere le condizioni di contribuzione di cui
al primo comma dell'artico lo 11 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
qualunque  sia la loro eta', nei primi due anni decorrenti dalla data
di entrata in vigore della presente legge.