Art. 33.

  Il primo comma dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e'
sostituito dal seguente:
  "I  coltivatori  diretti,  coloni  e  mezzadri,  hanno diritto alla
pensione:
    1)  al  compimento  del 650 anno di eta' per gli uomini e del 600
anno  di  eta'  per  le  donne, quando siano trascorsi almeno 15 anni
dalla   data  iniziale  dell'assicurazione  e  risultino  versati  od
accreditati, in loro favore, almeno:
      2.310 contributi giornalieri per gli uomini;
      1.560 contributi giornalieri per le donne e i giovani;
    2)  a qualunque eta', quando siano riconosciuti invalidi ai sensi
dell'articolo  10  del  regio  decreto-legge  14 aprile 1939, n. 636,
convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e quando:
      a)  siano  trascorsi  almeno  cinque  anni  dalla data iniziale
dell'assicurazione e risultino versati o accreditati, in loro favore,
almeno:
        780 contributi giornalieri per gli uomini;
        520 contributi giornalieri per le donne e i giovani;
      b) risultino versati in loro favore, nel quinquennio precedente
la domanda di pensione, almeno:
        156 contributi giornalieri per gli uomini;
        101 contributi giornalieri per le donne e i giovani".