Art. 34.

  Ai fini del controllo dell'esistenza in vita dei pensionati e della
conservazione  dello  stato  di  vedova o di nubile nei casi previsti
dalla  legge  e'  istituita  presso  ciascun  Comune  l'anagrafe  dei
pensionati dell'istituto nazionale della previdenza sociale.
  Per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente, l'istituto
nazionale  della previdenza sociale comunica al Comune di residenza i
nominativi  dei  beneficiari  delle pensioni e l'Ufficio anagrafe del
Comune  provvede  ad  informare l'Istituto nazionale della previdenza
sociale delle variazioni per matrimonio o morte.