Art. 35.

  Per  particolari categorie di lavoratori soci di societa' e di enti
cooperativi,  anche di fatto, che prestino la propria opera per conto
delle  societa'  ed  enti  medesimi,  possono  essere determinate per
Provincia o per zone od anche per settori di attivita' merceologiche,
con  decreto  del  Ministro  per  il  lavoro e la previdenza sociale,
sentite   le  organizzazioni  sindacali  interessate,  le  classi  di
contribuzione  e  le  corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini
dell'applicazione   dei   contributi   base  ed  integrativi  per  le
assicurazioni  generali  obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale alle quali sono soggetti.
  Il  Ministro  per  il  lavoro  e  la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni  sindacali  interessate,  puo' altresi' stabilire, con
proprio decreto, criteri per la classificazione dei lavoratori di cui
al  precedente  comma,  nonche'  per l'accertamento e la verifica dei
requisiti  richiesti  alle  societa'  ed  enti  cooperativi, anche di
fatto, per la tutela previdenziale ed assistenziale dei propri soci.