Art. 38. 
 
  Salvo quanto diversamente disposto, la presente  legge  ha  effetto
dal 1° gennaio 1965. 
  Le pensioni delle assicurazioni obbligatorie di cui all'articolo 1,
vigenti  alla  data  predetta,  sono  riliquidate   a   norma   delle
disposizioni contenute nei precedenti articoli.