Art. 45.

  Fuori  dei  casi  previsti  dal  settimo comma dell'articolo 42, il
medico  provinciale  del  luogo  ove ha sede l'impresa a carico della
quale  si  procede,  invita  il  legale rappresentante della stessa a
definire il contesto in via amministrativa.
  Il  medico provinciale stabilisce la somma da versarsi da parte del
trasgressore,  a  norma  delle  disposizioni contenute nel precedente
articolo  44, ed applicando la diminuzione di due terzi rispetto alle
pene massime ivi indicate.
  Qualora  il trasgressore non provveda al versamento, da effettuarsi
presso  la  Tesoreria  provinciale  nel  termine  di  15 giorni dalla
ricezione  dell'invito,  il  medico  provinciale  trasmette  gli atti
all'autorita' giudiziaria competente per territorio.