Art. 46.

  Nel  caso  di  condanna  irrevocabile  per  i  reati  previsti  dal
precedente articolo 44, l'autorita' giudiziaria trasmette copia della
sentenza  con  l'annotazione  del  passaggio  in  giudicato al medico
provinciale del luogo ove ha sede l'impresa.
  Nei  casi  di  particolare gravita', per le infrazioni previste dal
settimo comma dell'articolo 42 il medico provinciale puo' disporre il
ritiro della licenza di esercizio a carico del trasgressore.
  L'imprenditore, al quale sia stata ritirata la licenza di esercizio
a norma del presente articolo, non puo' ottenere il rilascio di nuova
licenza per la medesima attivita' prima che sia decorso un anno dalla
data del provvedimento di ritiro.
  Il  medico  provinciale  del  luogo  ove  ha  sede  l'impresa  puo'
disporre,  altresi',  la  sospensione  della licenza fino a sei mesi,
quando  il  trasgressore abbia riportato, per infrazioni nello spazio
di due anni, almeno quattro condanne irrevocabili per contravvenzioni
punibili   con  l'ammenda  fino  a  lire  1.000.000  o  due  condanne
irrevocabili  per  contravvenzioni punibili con l'ammenda fino a lire
2.000.000 o tre condanne irrevocabili, di cui due per contravvenzioni
punibili   con   l'ammenda   fino   a   lire   1.000.000  e  una  per
contravvenzione punibile con l'ammenda fino a lire 2.000.000.
  Alla  condanna  irrevocabile, ai soli effetti del comma precedente,
e' equiparata la definizione in via amministrativa.
  Le  disposizioni  contenute nel presente articolo derogano a quelle
di cui all'articolo 35 del Codice penale.
  Il  provvedimento  del  medico  provinciale  e'  vincolante  per le
autorita' designate dalla legge alla concessione delle licenze.