Art. 47.

  Nei  casi  previsti  dal  settimo comma dell'articolo 42, il medico
provinciale  puo'  ordinare  la  chiusura  dell'esercizio  fino  alla
definizione del procedimento penale.
  Il  provvedimento  di  chiusura puo' essere revocato in ogni tempo,
allorquando  il  titolare  dell'impresa  offra,  adeguata garanzia di
avere  eliminato  le  cause e le ragioni in base alle quali era stata
disposta la chiusura.
  Contro  il  provvedimento del medico provinciale e' ammesso ricorso
al  Ministro  per  la  sanita'  nel  termine  di  giorni trenta dalla
notifica.
  Il  provvedimento  di  chiusura  previsto dal presente articolo non
preclude  l'esercizio  del potere conferito al medico provinciale dal
precedente articolo 46.
  Tuttavia,  in  questo caso, il periodo di chiusura preventivo sara'
computato  ai  fini  del  decorso  dei termini massimi previsti dallo
stesso articolo 46.