Art. 49.

  Le  sanzioni  previste  dalla  presente  legge  non si applicano al
commerciante  che  vende, detiene per vendere o comunque distribuisce
per  il  consumo  prodotti  in  confezioni  originali, qualora la non
corrispondenza   alle   previsioni  della  legge  stessa  riguardi  i
requisiti  intrinsechi o la composizione dei prodotti o le condizioni
interne  dei  recipienti  e  sempre  che  il  commerciante  non sia a
conoscenza  della  violazione  e la confezione originale non presenti
segni di alterazione.