Art. 54.
Istituzione,  riconoscimento  e  concentrazione di enti ospedalieri e
                       altre norme transitorie

  Fino a quando non saranno costituite le Regioni a statuto ordinario
e nei territori di esse, i provvedimenti di competenza del Presidente
della  Regione previsti negli articoli 4, 5, 6 e 17 sono adottati dal
Presidente  della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanita'
di  concerto  col  Ministro  per l'interno per i provvedimenti di cui
agli  articoli  4,  5  e  17 e, relativamente ai provvedimenti di cui
all'articolo  6,  sulla  base  delle  indicazioni contenute nei piani
regionali  ospedalieri  in  armonia  col  piano nazionale ospedaliero
transitorio;  l'atto  di  approvazione  di cui all'articolo 9, decimo
comma,  e'  di  competenza  del  Ministro  per  la sanita'; l'atto di
classificazione   degli  ospedali  previsto  dall'articolo  19  viene
adottato  dal medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di
sanita';  e il rappresentante della Regione nel collegio dei revisori
previsto  dall'articolo  12  e' sostituito da un rappresentante della
provincia, ove ha sede l'ente ospedaliero.