Art. 55.
          Norme sull'amministrazione degli enti ospedalieri

  Entro  due  anni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge,  il Governo della Repubblica, sentita una apposita Commissione
parlamentare composta da dieci deputati e dieci senatori, e' delegato
a  emanare  con  decreto  avente  valore  di  legge  formale le norme
fondamentali    sull'amministrazione    e    contabilita'   dell'ente
ospedaliero  integrando e coordinando le disposizioni contenute nella
legge  17  luglio  1890,  n.  6972,  e  nel  relativo  regolamento di
esecuzione  di  cui  al  regio  decreto  5  febbraio  1891,  n. 99, e
successive modificazioni e quelle contenute nel regio decreto 3 marzo
1934,  n. 383, con le norme contenute nella presente legge, avendo di
mira   il   conseguimento   di   un'effettiva  autonomia  nonche'  la
salvaguardia  delle  competenze  conseguenti  e  dei rapporti tra gli
istituendi  enti  ospedalieri e lo Stato, le Regioni, le province e i
comuni, lasciando, comunque, impregiudicata la competenza legislativa
dell'ente regione.