Art. 56.
                Amministrazione dell'ente ospedaliero

  Per quanto non disposto nella presente legge si applicano agli enti
ospedalieri  le norme contenute nella legge 17 luglio 1890, n. 6972 e
successive modificazioni, nel regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, e
nel  regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, in quanto compatibili con le
norme  contenute  nella  presente  legge,  intendendosi sostituito al
prefetto, vice prefetto, o prefettura il medico provinciale.
  Fino  a  quando  non  saranno  entrati  in  funzione  gli organi di
controllo  previsti  dal  capo  terzo  del  titolo  V  della legge 10
febbraio  1953,  n.  62,  la  vigilanza  sugli  enti  ospedalieri  e'
esercitata  dal  medico  provinciale  nelle  forme e con le modalita'
previste  dalla  legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dal regio decreto 5
febbraio 1891, n. 99, e il controllo di merito e' esercitato, a norma
del  precedente articolo 16, ultimo comma, da un comitato provinciale
per  l'assistenza  ospedaliera,  presieduto  dal medico provinciale e
composto   da   cinque   rappresentanti   della  provincia  e  da  un
rappresentante  del  comune capoluogo della provincia eletti nei modi
previsti   per  i  rappresentanti  degli  stessi  enti  nel  comitato
provinciale   di   assistenza   e   beneficenza,  ed  inoltre  da  un
rappresentante dell'Amministrazione dell'interno, dei lavori pubblici
e   del  lavoro  della  provincia,  designati,  rispettivamente,  dal
prefetto,  dall'ingegnere  capo  del  Genio  civile  e  dal direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro.
  Esercita  la  funzione  di segretario un funzionario della carriera
direttiva amministrativa del Ministero della sanita'.
  Per  le  Regioni non ancora costituite i sei membri di cui al punto
1)  del  primo  comma  dell'articolo  9  sono designati dal Consiglio
provinciale della provincia dove ha sede l'ente ospedaliero.