Art. 57.
 Gestione finanziaria delle attivita' diverse da quella ospedaliera

  Per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente
legge  e la nomina del commissario per la provvisoria gestione di cui
al  comma  sesto  dell'articolo  5, gli enti pubblici contemplati nel
secondo comma dell'articolo 3 devono tenere una distinta gestione per
le  attivita'  diverse  da quelle ospedaliere, alla quale non possono
essere  destinati  i  mezzi  finanziari  previsti  nel titolo V della
presente legge.