Art. 58.
    Finanziamento per le costruzioni ed attrezzature ospedaliere

  Fino a quando non saranno istituite le Regioni a statuto ordinario,
il  Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la
sanita',  sulla  base  delle previsioni contenute nel piano nazionale
ospedaliero  e  nel  piano  regionale  ospedaliero, concede agli enti
ospedalieri  i  contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949, numero
589,  e  dalla  legge  30  maggio  1965, n. 574, nei limiti da questa
stabiliti.