Art. 58. Finanziamento per le costruzioni ed attrezzature ospedaliere Fino a quando non saranno istituite le Regioni a statuto ordinario, il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la sanita', sulla base delle previsioni contenute nel piano nazionale ospedaliero e nel piano regionale ospedaliero, concede agli enti ospedalieri i contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949, numero 589, e dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, nei limiti da questa stabiliti.