Art. 59.
Trasferimento del personale  dipendente  dagli enti pubblici al nuovo
                          ente ospedaliero

  Il  personale  sanitario, di assistenza immediata ed ausiliaria, il
personale   amministrativo,   di  ragioneria,  di  dattilografia,  di
archivio,  d'ordine,  subalterno,  in servizio presso gli ospedali di
cui al secondo comma dell'articolo 3, passa alle dipendenze dell'ente
ospedaliero  e  viene inquadrato nei rispettivi ruoli, conservando in
ogni  caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite al momento
del trasferimento.
  Il  passaggio  viene disposto con decreto del medico provinciale di
intesa con le rispettive amministrazioni.