Art. 61.
               Piano nazionale ospedaliero transitorio

  Sino   alla  costituzione  delle  Regioni  a  statuto  ordinario  e
limitatamente  ai territori delle Regioni medesime, gli obiettivi e i
criteri  di  cui  ai  precedenti  articoli 26 e 27 sono stabiliti con
decreto  del  Ministro per la sanita' di concerto col Ministro per la
pubblica istruzione, per la parte di sua competenza.
  Il piano nazionale ospedaliero transitorio e' elaborato, nel quadro
della  legge  di programma e sulla base delle indicazioni dei singoli
Comitati  regionali  per  la programmazione ospedaliera, dal Ministro
per  la  sanita',  di  intesa con i Ministri per il bilancio e per la
programmazione  economica, per il tesoro, per i lavori pubblici e del
Ministro  per la pubblica istruzione, per la parte di sua competenza,
su  parere  del comitato nazionale per la programmazione ospedaliera,
conformemente  alle direttive del programma economico nazionale ed ai
principi  della  presente  legge, nonche', limitatamente ai territori
meridionali,  alle  direttive  del  piano  di  coordinamento e con la
riserva  di investimenti di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717. Il
piano  e'  sottoposto all'approvazione del Comitato interministeriale
per la programmazione economica.
  Il  piano  nazionale  ospedaliero transitorio stabilisce altresi' i
criteri  per  la  ripartizione nel territorio delle Regioni a statuto
speciale   dei   mezzi  finanziari  dello  Stato  da  destinare  agli
interventi  per  la costruzione di nuovi ospedali, per l'ampliamento,
la  trasformazione  e  l'ammodernamento  di  quelli  esistenti  e per
l'acquisto   delle   relative  attrezzature  di  primo  impianto,  ad
integrazione degli interventi delle Regioni nelle medesime attivita'.