Art. 62.
        Comitato regionale per la programmazione ospedaliera

  Per  i  territori  delle Regioni non ancora costituite, il comitato
regionale per la programmazione ospedaliera, da istituire presso ogni
capoluogo  di  Regione  a  norma  dei  successivi  commi del presente
articolo,  elabora,  entro  sei mesi dalla sua costituzione, un piano
regionale  ospedaliero  avente  durata  non  superiore  a  quella del
programma  economico  nazionale, sentito il comitato regionale per la
programmazione  economica  e consultati i comitati provinciali di cui
all'articolo  30 della presente legge. Il predetto piano e' approvato
con  decreto  del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro
per il bilancio e per la programmazione economica.
  Il  piano previsto dal precedente comma, sulla base degli obiettivi
e  dei criteri stabiliti nel piano nazionale ospedaliero transitorio,
indica,  per  il  territorio  regionale, le previsioni di impianto di
nuovi  ospedali,  di  ampliamento,  trasformazione,  ammodernamento e
soppressione  degli ospedali esistenti in relazione al fabbisogno dei
posti-letto   distinti  per  acuti,  cronici  e  convalescenti,  alla
efficienza  delle  attrezzature, alla rete viabile ed alle condizioni
geomorfologiche ed igienico-sanitarie della popolazione.
  Il piano determina, inoltre, la sfera di azione di ciascun ospedale
in  coordinazione  con gli altri operanti nella Regione e con la rete
dei presidi sanitari locali.
  Il piano prevede l'esistenza di almeno un ospedale generale di zona
che sia in grado di servire una popolazione da venticinquemila fino a
cinquantamila abitanti, di almeno un ospedale generale provinciale in
grado  di  servire una popolazione fino a quattrocentomila abitanti e
di almeno un ospedale regionale per ogni regione.
  Il  piano  prevede  la  costituzione  di nuovi enti ospedalieri, la
fusione  e  la  concentrazione  di quelli esistenti in relazione alle
esigenze  di cui ai precedenti commi e tenuto conto anche dei criteri
di economicita' di gestione.
  Nessun  ente pubblico potra' istituire nuovi ospedali che non siano
previsti nel piano.
  Parimenti,    nessuna    opera    di    costruzione,   ampliamento,
trasformazione,  o ammodernamento potra' essere realizzata se non sia
prevista  nel  piano, ferme le norme di cui agli articoli 26, 27 e 29
per  la  costruzione  di  opere  destinate al ricovero e alla cura da
parte  della  universita'  e  degli  enti  e  istituti  ecclesiastici
previsti dall'ultimo comma dell'articolo 1.
  Il   comitato   regionale  per  la  programmazione  ospedaliera  e'
composto:
    a)  da  tre  consiglieri  di ciascuna amministrazione provinciale
della  Regione,  due  in  rappresentanza  della maggioranza ed uno in
rappresentanza   della  minoranza  eletti  dal  rispettivo  consiglio
provinciale;
    b)   da   un  rappresentante  dell'amministrazione  comunale  dei
capoluoghi di provincia, eletto dal consiglio comunale;
    c)   da  tre  rappresentanti  delle  amministrazioni  ospedaliere
designati dalle associazioni di categoria;
    d)  da  un rappresentante degli istituti ed enti di cui al quinto
comma dell'articolo 1;
    e) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori piu' rappresentative della Regione;
    f)  da  quattro rappresentanti dei medici ospedalieri, di cui tre
designati  dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative ed uno
designato dalla federazione degli ordini dei medici;
    g) dai medici provinciali della Regione;
    h) dal provveditore regionale alle opere pubbliche;
    i) da un ispettore medico dell'ispettorato regionale del lavoro;
    l) da tre rappresentanti degli enti mutualistici;
    m)  da  due rappresentanti delle facolta' di medicina e chirurgia
delle universita' esistenti nella Regione;
    n)  da  un rappresentante delle case di cura private eletto dalle
rispettive associazioni di categoria.
  Il comitato elegge nel proprio seno il presidente.
  Il  comitato viene nominato, entro 40 giorni dall'entrata in vigore
della  presente legge, con decreto del Ministro per la sanita' e dura
in carica 4 anni.