Art. 63.
             Norme transitorie riguardanti il tirocinio

  Sono  abrogate le norme relative al tirocinio di pratica semestrale
di cui alla tabella XVIII annessa al regio decreto 30 settembre 1938,
n. 1652, ed ogni altra disposizione diversa o contraria, salvo quanto
previsto dal successivo comma.
  Le  disposizioni della presente legge non si applicano a coloro che
abbiano gia' compiuto il tirocinio di pratica semestrale in base alle
norme  della  tabella  XVIII  del regio decreto 30 settembre 1938, n.
1652,  o  che  conseguiranno  la laurea in medicina e chirurgia entro
l'anno accademico 1968-1969. Questi ultimi, per altro, possono essere
ammessi,  a  domanda,  a compiere il tirocinio secondo le norme della
presente legge.