Art. 65. Trasformazione degli istituti pubblici di ricovero e cura Gli enti ospedalieri riconosciuti e costituiti ai sensi della presente legge alle cui dipendenze siano istituti di ricovero e cura e infermerie che non posseggano i requisiti per essere classificati fra gli ospedali previsti dal titolo III, possono ottenere, a domanda, e sempreche' il piano regionale ospedaliero ne ravvisi la opportunita' e la possibilita' dal punto di vista tecnico-sanitario, logistico e territoriale, l'autorizzazione del medico provinciale a trasformarli entro otto anni in uno dei tipi di ospedale previsti dalla presente legge. Gli istituti di ricovero e cura e le infermerie, per i quali non venga ravvisata tale opportunita' e possibilita' di trasformazione non potranno esercitare l'attivita' ospedaliera a partire da un anno dall'entrata in vigore del piano regionale. Gli enti ospedalieri di cui al presente articolo sono equiparati, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona.