Art. 65.
      Trasformazione degli istituti pubblici di ricovero e cura

  Gli  enti  ospedalieri  riconosciuti  e  costituiti  ai sensi della
presente  legge alle cui dipendenze siano istituti di ricovero e cura
e  infermerie  che non posseggano i requisiti per essere classificati
fra  gli  ospedali  previsti  dal  titolo  III,  possono  ottenere, a
domanda,  e  sempreche'  il piano regionale ospedaliero ne ravvisi la
opportunita'  e la possibilita' dal punto di vista tecnico-sanitario,
logistico  e  territoriale, l'autorizzazione del medico provinciale a
trasformarli  entro  otto  anni  in uno dei tipi di ospedale previsti
dalla presente legge.
  Gli  istituti  di  ricovero e cura e le infermerie, per i quali non
venga  ravvisata  tale  opportunita' e possibilita' di trasformazione
non  potranno esercitare l'attivita' ospedaliera a partire da un anno
dall'entrata in vigore del piano regionale.
  Gli  enti  ospedalieri di cui al presente articolo sono equiparati,
ai  fini  della  costituzione  del consiglio di amministrazione, agli
enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona.