Art. 67.
                     Regioni a statuto speciale

  Le  Regioni a statuto speciale, ad eccezione di quelle che hanno in
materia  sanitaria  potesta' legislativa primaria, devono adeguare la
propria  legislazione  nella  materia  predetta ai principi stabiliti
dalla  presente  legge  e  dalla  legge  di  programmazione di cui al
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