Art. 69.

  Pio  Istituto  di  S.  Spirito  e  ospedali  riuniti di Roma Al Pio
Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma si applicano tutte
le  disposizioni  previste  dalla presente legge. Peraltro, sino alla
costituzione  delle  Regioni  a statuto ordinario, continuano ad aver
vigore  le  attuali  norme  relative  agli  organi  di vigilanza e di
tutela,  alle  modalita'  di  esercizio  del  controllo  e  agli atti
sottoposti al controllo.