Art. 69. Pio Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma Al Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma si applicano tutte le disposizioni previste dalla presente legge. Peraltro, sino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario, continuano ad aver vigore le attuali norme relative agli organi di vigilanza e di tutela, alle modalita' di esercizio del controllo e agli atti sottoposti al controllo.